
Gestione rifiuti e principio DNSH
Le richieste di selezione delle proposte da candidare al finanziamento del PNRR devono fare riferimento a progetti che rispettino importanti criteri di ammissibilità.
Tra questi criteri appare rilevante il principio “Do No Significant Harm” (DNSH): ai sensi dell’articolo 17 del regolamento (Regolamento UE 241/2021) non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo contro l’ambiente.
Le amministrazioni sono infatti chiamate a garantire concretamente che ogni misura non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, adottando specifici requisiti in tal senso nei principali atti programmatici e attuativi.
Il Governo Italiano ha quindi messo a disposizione delle amministrazioni preposte alla gestione degli investimenti e delle riforme la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH, che ha lo scopo di assistere le stesse amministrazioni nel processo di indirizzo, nella raccolta di informazioni e loro verifica, fornendo indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa corrispondente e sugli elementi utili per documentare il rispetto di tali requisiti sui singoli settori di intervento del PNRR.
E’ possibile scaricare la Guida operativa al seguente link: https://italiadomani.gov.it/it/Interventi/dnsh.html
E’ interessante considerare che all’interno della Guida operativa sono riportate le schede di autovalutazione, per ciascun investimento, che le amministrazioni procedenti hanno condiviso con la Commissione Europea per dimostrare il rispetto del principio di DNHS.
In riferimento alla gestione dei rifiuti e, quindi, alla misura “economia circolare e agricoltura sostenibile” e, più specificatamente, alle linee di intervento di cui alla “Strategia Nazionale per l’Economia Circolare” e al “Piano Nazionale di Gestione Rifiuti” l’autovalutazione conduce ad escludere dai finanziamenti le discariche, gli inceneritori e gli impianti di trattamento meccanico biologico.
Analoga esclusione viene confermata nella “Scheda Tecnica n. 17” dedicata agli Impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, ove si ribadisce che non risultano ricompresi, in quanto non in linea con i principi DNSH, interventi relativi alle seguenti tipologie di impianti;
a) Discariche;
b) Inceneritori;
c) Trattamento meccanico biologico
E’ dunque singolare che il MiTE nei Decreti e negli Avvisi di avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle risorse finanziarie dedicate alla realizzazione e all’ammodernamento di impianti, disponga che non sono ammissibili al finanziamento anche gli interventi che hanno ad oggetto investimenti in combustibili derivati da rifiuti.
E’ noto, infatti, che i combustibili derivati da rifiuti possono essere utilizzati in impianti industriali al posto dei combustibili tradizionali, andando di fatto a limitare il bilancio di emissione di CO2 da fonti fossili e quindi essendo addirittura in grado di mitigare i fenomeni di cambiamento climatico.
Il MiTE, invece, al contrario di quanto definito nell’ambito di un suo precedente Decreto, volto a favorire la produzione di Combustibile Solido Secondario che, a determinate condizioni, può essere gestito al difuori del settore dei rifiuti (End of Waste), definisce tali operazioni in conflitto con il principio DNHS.
Né, comunque, è possibile affermare che le discariche, a prescindere da come vengano realizzate e gestite, siano tali da arrecare danni significativi contro l’ambiente e quindi non in grado di rispettare il principio di non arrecare danni significativi all’ambiente.
Se il progetto di una discarica è attentamente analizzato in sede di procedura autorizzativa (Autorizzazione Integrata Ambientale), dopo una rigorosa procedura di Valutazione di Impatto Ambientale e se essa viene realizzata e gestita nel rispetto delle prescrizioni autorizzative e facendo ricorso alle Best Available Techniques (BAT) o Migliori Tecniche Disponibili (MTD), allora non è possibile affermare che essa, inevitabilmente, sia fonte di danno ambientale.