Gestione dei Rifiuti e Principio DNSH: Linee Guida e Contraddizioni Normative
Le proposte di selezione per il finanziamento del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) devono rispettare rigorosi criteri di ammissibilità. Tra questi criteri, il principio “Do No Significant Harm” (DNSH) risulta particolarmente rilevante: ai sensi dell’articolo 17 del regolamento UE 241/2021, non è ammissibile finanziare interventi che arrechino un danno significativo all’ambiente.
Le amministrazioni sono chiamate a garantire concretamente che ogni misura adottata non arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali, incorporando specifici requisiti nei principali atti programmatici e attuativi. Per assistere le amministrazioni in questo processo, il Governo Italiano ha messo a disposizione la Guida operativa per il rispetto del principio DNSH. Questa guida fornisce indicazioni sui requisiti tassonomici, sulla normativa pertinente e sugli elementi necessari per documentare il rispetto di tali requisiti nei diversi settori di intervento del PNRR.
La Guida operativa, disponibile al seguente link, include schede di autovalutazione per ciascun investimento. Queste schede, condivise con la Commissione Europea, dimostrano il rispetto del principio DNSH.
Gestione dei Rifiuti e Autovalutazione
Nel contesto della gestione dei rifiuti, la misura “economia circolare e agricoltura sostenibile” e le linee di intervento delineate nella “Strategia Nazionale per l’Economia Circolare” e nel “Piano Nazionale di Gestione Rifiuti” escludono dai finanziamenti le discariche, gli inceneritori e gli impianti di trattamento meccanico-biologico. Questa esclusione è confermata nella “Scheda Tecnica n. 17” relativa agli impianti di recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi, che ribadisce l’inammissibilità di interventi relativi a:
a) Discariche;
b) Inceneritori;
c) Trattamento meccanico-biologico.
È interessante notare che il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), nei decreti e negli avvisi di avvio delle procedure di evidenza pubblica per l’assegnazione delle risorse finanziarie dedicate alla realizzazione e all’ammodernamento degli impianti, stabilisce che non sono ammissibili al finanziamento anche gli interventi relativi agli investimenti in combustibili derivati da rifiuti. Questo nonostante sia noto che i combustibili derivati da rifiuti possano essere utilizzati in impianti industriali in sostituzione dei combustibili fossili tradizionali, contribuendo a ridurre le emissioni di CO2 e a mitigare i cambiamenti climatici.
In contrasto con quanto stabilito in un precedente decreto del MiTE, volto a favorire la produzione di Combustibile Solido Secondario (CSS), il quale a determinate condizioni può essere gestito al di fuori del settore dei rifiuti (End of Waste), le recenti disposizioni del MiTE sembrano considerare tali operazioni in conflitto con il principio DNSH.
Analisi delle Discariche e Rispetto del Principio DNSH
Affermare che le discariche, indipendentemente da come vengano realizzate e gestite, arrechino inevitabilmente danno significativo all’ambiente non è del tutto corretto. Se il progetto di una discarica viene attentamente analizzato attraverso una procedura autorizzativa rigorosa (Autorizzazione Integrata Ambientale), seguita da una Valutazione di Impatto Ambientale, e se la discarica è realizzata e gestita in conformità con le prescrizioni autorizzative e utilizzando le Migliori Tecniche Disponibili (Best Available Techniques – BAT), allora non è possibile affermare che essa costituisca inevitabilmente una fonte di danno ambientale.
In sintesi, una gestione oculata e conforme alle normative può garantire che le discariche svolgano un ruolo virtuoso all’interno di un sistema integrato di gestione dei rifiuti, in linea con il principio DNSH e con gli obiettivi del PNRR.